Il decreto Milleproroghe, Legge numero 10 del 26 febbraio 2011, prolunga i termini per il ricorso contro il licenziamento dei contratti a tempo determinato. Il termine del 24 gennaio è posticipato al 31 dicembre 2011. L'articolo 2, comma 54, è infatti intervenuto sull'articolo 32 della Legge 183/2010, il “collegato lavoro”, che ha introdotto un doppio regime di decadenza per l'impugnazione dei licenziamenti (60 + 270 gg.), aggiungendo un nuovo comma, l’1-bis:
In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della Legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.
L'attuale norma che prolunga il termine fino al 31 gennaio non contiene tuttavia alcuna disposizione retroattiva per i licenziamenti antecedenti al novembre 2010, fatto, questo, che sta creando problemi e dubbi circa la corretta interpretazione del decreto.
Art. 32. (Decadenze e disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo determinato)
Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.
L'impugnazione e' inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo.
1-bis. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all’articolo 6, primo comma, della Legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l’impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2011.
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